L’utilizzo obbligatorio delle mascherine rimane in vigore fino al 31 agosto per alcuni ambienti di lavoro. Quali sono i dettagli da tener presente
L’uso dei dispotivi di protezione personale, le mascherine, è stato al centro della discussione politica e scientifica nelle settimane passate. In alcuni contesti, il Ministero della Salute e il Governo hanno deciso di sospedere l’obbligo dell’utilizzo dal 16 giugno. In particolare, nei cinema, nei teatri e per gli eventi e gli spettacoli al chiuso (concerti, manifestazioni sportive, mostre e così via).
Per altri ambienti la scelta è andata sulla presecuzione dell’obbligatorietà. Nelle le strutture ospedaliere infatti, resta l’obbligo di indossare la mascherina anche per lavoratori, utenti e visitatori. Ciò vale per tutte le strutture socio sanitarie e socio assistenziali, incluse le Rsa. Nei trasporti permane l’uso obbligatorio per treni nazionali e locali, per tram, per bus e traghetti.
Dove resta obbligatorio dell’uso della mascherina fino al 31 agosto
L’ordinanza ministeriale del 15 giugno e il decreto del 16 giugno, articolo 11 prevedono nello specifico che “per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87“.
Dunque durante gli esami di Stato e quelli di terza medie non c’è obbligo di indossare i dispositivi di protezione per i candidati, per i membri della commissione e per gli eventuali uditori presenti. Tuttavia fino al 31 agosto, termine dell’anno scolastico 2021/22, rimane l’obbligo di utilizzare le mascherine per tutte le altre attività che si svolgono a scuola. A partire dagli scrutini l’uso dei dispositivi di protezione per il personale ATA, per i docenti, per il dirigente scolastico e per tutti coloro che accedono a scuola per qualsiasi motivi e impegno, rimane obbligatorio.
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Recita l’articolo 3 comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, modificato e convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, confermato in vigore “fino alla conclusione (dell’anno scolastico 2021/2022), nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
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a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, (fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive)”.