Passata la scadenza, non c’è altro modo di pagare se non versando sanzioni e interessi per evitare ulteriori penali. Vediamo quali
Nell’ambito degli adempimenti fiscali, il mese di giugno è un mese impegnativo per il contribuente, fondamentalmente alle prese con la prima tranche dell’anno riguardante le scadenze fiscali: pertanto, la prima rata dei versamenti dei sostituti d’imposta, l’IVA, l’IRPEF; per quanto concerne le imposte comunali, invece, l’Imposta Municipale su immobili e terreni (IMU).
Assolto a questo calendario, l’appuntamento per i versamenti delle seconde rate è rimandato tra i mesi di novembre e dicembre. Pagando con regolarità si ha poi diritto a trascorrere un’estate tranquilla. Coloro che per la stagione estiva si trasferiscono alla casa al mare di proprietà o in campagna, quindi, presso le loro cosiddette seconde case, sono stati interessati dal pagamento dell’IMU, il cui termine di scadenza era previsto entro il 16 giugno.
Imu non pagata, ecco a quali conseguenze si va incontro
La scadenza del 16 giugno ha contemplato due modalità di pagamento della tassa dei Comuni: termine per il pagamento della prima rata, oppure per il pagamento dell’importo intero. L’imposta municipale sugli immobili è riscossa direttamente dai Comuni; dal 2014 non viene richiesto il relativo pagamento applicato al possesso di abitazioni principali, eccetto che per le case di lusso, accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
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L’IMU è prevista, oltre che nel contesto residenziale, anche, quali prime case, su ville, dimore storiche o di tipo signorile. Solo per l’anno 2022, vengono esentati dal pagamento i titolari di fabbricati (D/3) allestiti a teatri, sale e spettacoli cinematografici. Questi ultimi si aggiungono: al nudo proprietario (se c’è un usufrutto); all’inquilino; alla società di leasing concedente; al comodatario; all’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile; infine, al coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio.
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Coloro che entro il 16 giugno non hanno pagato né in soluzione unica né abbiano approfittato della rateizzazione, non verranno certo colpiti dal pignoramento della casa (anche superando due anni dal termine), ma l’imposta dovrà essere versata gravata delle sanzioni e degli interessi applicati sul numero dei giorni di ritardo: fino a 14 giorni di ritardo (cioè fino al 30 giugno compreso), 0,1%; dal 15° al 30° giorno, 1,5%; dal 31° al 90° giorno, 1,67%; dal 91° giorno e fino a un anno di ritardo, 3,75%; entro i i due anni, 4,28%; 5%, oltre i due anni.