Dopo la scadenza del 30 giugno per l’ottenimento degli arretrati dell’Assegno unico universale è ancora possibile riceverli?
Per ottenere il riconoscimento delle mensilità arretrate dell’Assegno unico universale spettanti a decorrere da marzo si ha tempo fino a giovedì 30 giugno. Dopo di che l’assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, senza più diritto agli assegni arretrati. Questo limite è previsto dall’attuale normativa. Ma gli aggiustamenti dell’INPS sono stati numerosi.
Il 30 maggio 2022 con il messaggio n. 2261 l’INPS aveva fornito il modello Rdc – Com/Au e le relative istruzioni per la sua compilazione, indicando il 30 giugno 2022 come termine di scadenza entro cui inviare i dati mancanti allo scopo del riconoscimento degli arretrati mensili per i percettori di Reddito di cittadinanza.
Dopo il parere espresso dal Ministero del Lavoro, l’INPS ha modificato le indicazioni già date per i beneficiari di Reddito di cittadinanza. Infatti con il messaggio n. 2537 del 22 giugno 2022 l’Istituto ha stabilito che il diritto agli arretrati dell’Assegno unico universale, a decorrere dal mese di marzo, spetta a chi usufruisce del Reddito di cittadinanza a prescindere dalla data di presentazione del modello Rdc – Com/Au.
Secondo il Ministero del Lavoro lo scopo del modello Rdc – Com/Au è esclusivamente l’acquisizione delle notizie necessarie al riconoscimento dell’integrazione del Reddito di cittadinanza con l’Assegno unico universale. Il modello Rdc – Com/Au non serve come richiesta di avvio della prestazione.
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Anche per l’INPS quindi il modello Rdc – Com/Au può essere inviato anche dopo il 30 giugno. Ciò senza che il ritardo causi la perdita degli arretrati maturati dal 1° marzo dell’anno di riferimento, con la condizione della presenza nella banca dati dell’Istituto di una domanda di Reddito di cittadinanza in pagamento nella medesima mensilità di marzo.
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Si deve ricordare che il modello Rdc – Com/Au è presentabile solo in via telematica attraverso il sito internet dell’INPS con accesso alla pagina Reddito di cittadinanza (per l’autenticazione è necessario lo Spid, la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta di Identità Elettronica) o rivolgendosi a Caf o patronati.