La comunione dei beni dà diritto ad Equitalia di rivalersi sull’altro coniuge in caso di pignoramento? Risponde la legge
La comunione dei beni è una delle due opzioni economiche al momento del celebramento delle nozze, che è un atto regolato dal codice civile. Si può scegliere comunione o separazione dei beni. L’articolo 117 del codice civile definisce in maniera dettagliata quali sono i beni comuni nel caso di comunione dei beni:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Molti coniugi si chiedono se sulla base di questi regolamenti, in caso di tasse non pagate da uno solo dei coniugi, Equitalia si può rivalere anche sui beni dell’altro.
Comunione dei beni, cosa accade in caso di pignoramento?
La domanda è legittima, anche perché nel caso di redditi autonomi, pur in comunione dei beni ogni contribuente è responsabile dei propri rapporti con il fisco. Nel momento in cui uno dei due coniugi dovesse avere pendenze fiscali tali da attivare il procedimento di pignoramento, ed i beni personali non fossero sufficienti a pagare i debiti, l’agente di riscossione può rivalersi sull’altro coniuge in comunione dei beni, al 50 per cento del valore dei beni comuni.
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Sono beni esenti dal pignoramento dell’altro coniuge, cioè considerati personali, non comuni (Art 179 Codice civile):
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori.
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In caso di separazione dei beni il problema non si pone. Il soggetto debitore è il solo responsabile delle cartelle esattoriali inevase. Se si dovesse incappare in una situazione simile è bene sentire il parere di un legale sui confini per il pignoramento.