Ripresa a pieno ritmo l’attività di controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate. Ecco chi sta ricevendo le lettere
La ripresa dei consumi e della normalità legata alla migliore gestione della pandemia ha riportato all’ordinario anche la macchina burocratica e amministrativa del Paese. In questa fase i contagi sono tornati ad aumentare, in realtà, e si avverte anche una ripresa dei ricoveri.
Tuttavia, il clima favorevole e la base vaccinale di gran parte della popolazione tengono a bada effetti sociali ed economici. A tronare alla normalità è anche la macchina fiscale con controlli da effettuare e regolarizzazioni che sono riprese a buon ritmo. Già negli scorsi mesi sono partite circa 2,5 milioni di lettere da parte degli organi preposti.
Comunicazioni finalizzate a chiedere la regolarizzazione della posizione nei confronti del Fisco. Fanno parte di questa spedizione anche le nuove comunicazioni che stanno arrivando in questi giorni da parte dell’Agenzia. Si tratta delle lettere nei confronti dei contribuenti non ancora in regola con la dichiarazione Iva per il 2021.
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Infatti, ci sono stati dei contribuenti che non hanno trasmesso nei limiti di tempo stabiliti la suddetta dichiarazione oppure è stata inviata senza la compilazione di un quadro determinante, ossia il quadro Ve. Nelle comunicazioni, che sono degli avvisi bonari, l’Agenzia comunica come mettersi in regola e entro quale termine.
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I contribuenti in difetto possono mettersi in regola entro il 29 luglio 2022. Inviando la dichiarazione corretta, è possibile contestualmente chiedere all’Agenzia altre notizie circa la propria posizione fiscale. Inoltre, nel caso siano state riscontrate anomalie tra fatture elettroniche e dichiarazioni, è possibile dare ulteriori chiarimenti.
Infatti, l’Agenzia è entrata in possesso delle informazioni anomale incrociando i dati relativi alle fatturazioni elettroniche con i contribuenti oggetto degli avvisi. Coloro che invieranno la dichiarazione corretta entro il 29 luglio potranno usufruire del ravvedimento operoso che prevede sanzioni di minore entità. Questa procedura non si può applicare in caso di notifica degli atti di liquidazione, d’irrogazione delle sanzioni o di accertamento già avvenuti.