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Conto corrente cointestato, cosa succede se muore un titolare?

Un conto corrente cointestato può risultare molto utile per aiutare parenti più anziani a gestire le proprie finanze senza costringerli magari a doversi recare in banca per apporre delle firme. Ma nel momento del decesso eventuale di uno dei due cointestatari come occorre comportarsi?

Conto cointestato (foto Adobe)

Decidere di aprire un conto corrente e di scegliere la formula del conto cointestato può essere una soluzione comoda per una gestione congiunta del bilancio familiare. Ma, occorre anche sapere bene che cosa fare nel momento in cui uno dei cointestatari muore sia per quello che riguarda la chiusura e la gestione del fondo sia per quello che riguarda gli eventuali rapporti con gli eredi.

La gestione della successione di morte in caso di conto cointestato può essere infatti estremamente complessa in base al tipo di conto che si è deciso di aprire e che ci si ritrova a dover gestire.

Conto corrente cointestato, i diversi casi da contemplare

Conto cointestato (foto Adobe)

Per capire la complessità della gestione di un conto cointestato in caso di morte di uno dei due cointestatari occorre partire dalle diverse tipologie di conto cointestato che esistono. Dobbiamo infatti dividere quello che succede in caso di conto a firma congiunta da ciò che succede in caso di conto a firma disgiunta.

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Il conto corrente a firma congiunta è un tipo di conto cointestato in cui per poter operare sul conto c’è necessità di autorizzazione, quindi di firma, di entrambe le persone che lo hanno aperto. Se quindi uno dei cointestatari muore, il conto viene bloccato e il cointestatario superstite non può operare in nessun modo sulle somme giacenti. Soltanto nel momento in cui la banca riceve le informazioni necessarie per stabilire le quote della eredità allora l’altro cointestatario rientra in possesso della propria parte.

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Nel caso invece di conto corrente a firma disgiunta, in cui in pratica i due cointestatari possono operare liberamente sul conto senza la necessità di comunicare preventivamente o di ricevere l’autorizzazione dall’altra parte, la suddivisione viene fatta automaticamente al 50%: metà di ciò che si trova sul conto diventa disponibile per il cointestatario o i cointestatari rimasti e l’altro 50% va invece agli eredi del cointestatario defunto.

Un’altra opzione è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione e si tratta del principio di “solidarietà attiva”. In questo caso il contestatario preleva tutto ciò che si trova sul conto ed e poi suo compito suddividere la somma delle giuste misure con gli eredi del cointestatario defunto.

Pubblicato da
Valeria Poropat