Il contratto d’affitto vincola locatore e locatario con diritti e doveri. Il proprietario può chiedere aumento del canone?
Quando un immobile viene afittato di norma viene stipulato un contratto, in cui sono inserite tutte le specifiche per tutelare ambo le pati. Ad esempio sono specificati, oltre all’anagrafica, i dati relativi all’appartamento o casa, comprese le pertinenze che diventano di utilizzo esclusivo dell’affittuario. Un altro elemento essenziale da specificare è la suddivisione delle spese tra le parti. Gli affittuari sono responsabili delle spese di manutenzione ordinaria, mentre invece al proprietario spettano i costi per le spese straordinarie e per i lavori strutturali dell’appartamento e del condominio.
Esistono differenti tipologie di contratti di affitto. Il più comune è il 4 + 4, che vincola contrattualmente le parti per 4 anni e se non viene inviata una revoca ufficiale entro 6 mesi dalla scadenza dei 4 anni, il contratto si rinnova per altri 4 anni automaticamente. Ovviamente ognuna delle parti può revocare il proprio impegno dal contratto anche prima, ma con delle penali non esigue da pagare.
Una delle domande che gli affittuari si pongono maggiormente è se il costo del canone mensile può essere soggetto ad aumenti. Questo è disposto per legge. Il canone d’affitto è bloccato fino allo scadere del contratto. Il proprietario può chiedere annualmente l’adeguamento del canone ai prezzi ISTAT, ovvero al tasso d’inflazione vigente. Questa richiesta d’aumento può essere richiesta solo in via formale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’affittuario non si può rifiutare, è nel pieno diritto del proprietario.
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Per far valere questo tipo di adeguamento si deve inserire, prima che le parti firmino il contratto di affitto, una clausola specifica. L’Istat fornisce un indice importante a cui fare riferimento per le spese che possono riguardare diversi settori, come i prodotti per il consumo alimentare, i trasporti, le utenze energetiche domestiche, i servizi sanitari, quelli per la casa, l’abbigliamento, l’istruzione e le comunicazioni.
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Se la clausola non è presente il proprietario non può richiedere l’adeguamento ISTAT. Inoltre chi opta per la cedolare secca deve rinunciare da contratto all’aumento ISTAT annuale, in virtù di una tassazione agevolata.