Il furto di energia elettrica è un reato e come tale è punibile dalla legge. Vediamo cosa rischia di commette l’illecito
Spesso si sente parlare, anche al telegiornale, di persone che rubano l’energia elettrica dai propri vicini o anche dall’illuminazione pubblica. Si tratta di furbetti che in questo modo evadono il pagamento della bolletta dell’elettricità o pagano molto meno di quanto invece spenderebbero se avessero un proprio contatore.
Ovviamente il furto dell’energia elettrica è una pratica illegale ed è punibile anche penalmente. Iniziamo subito con i dire che il furto di energia elettrica può avvenire in quattro modalità diverse: allaccio abusivo al cavo, modifica del software del contatore, manomissione del contatore tramite resistenza o calamita e rottura del sigillo del distributore in modo da bypassare il proprio contatore.
Furto di energia elettrica: ecco cosa si rischia
Come detto, il furto di energia elettrica è un reato punibile ai sensi dell’art. 624 c.p. ed è punito quale furto comune. Due possono essere le parti lese in caso di furto di energia: il distributore in caso di allaccio abusivo al cavo o un privato in caso di collegamento al cavo di un altro utente. Ma cosa rischia nel dettaglio un ladro di energia? Scopriamolo insieme.
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Coloro che commettono un furto di energia rischiano una denuncia dalla parte lesa e nel caso questa fosse il distributore questo chiederà anche il versamento dell’importo dell’energia rubata nel tempo. A seguito della denuncia partirà il processo penale per delitto contro il patrimonio e la cui pena varia a seconda del furto commesso.
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Se il furto di energia avviene poi in modo fraudolento allora esiste anche l’aggravante e questo caso rientra nel furto aggravato. Chi delinque in modo fraudolento pagherà una multa che va dai 927 euro ai 1.500 euro e rischia il carcere dai 2 ai 6 anni. Il furto senza aggravante è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 154 a 516 euro.
L’unico caso in cui il furto non è punibile è lo stato di necessità: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.