Molti italiani che hanno debiti nei confronti del Fisco si chiedono se anche la moglie rischia se arriva una cartella esattoriale
A causa di debiti fiscali che non si riescono a pagare a molti italiani sono arrivate le cartelle esattoriali. La cartella è un vero e proprio atto di intimidazione al pagamento e di avviso di mora che viene fatto recapitare al cittadino contribuente con cui l’Agente della riscossione chiede il pagamento di quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione.
Anche se non proviene direttamente dalla Pubblica Amministrazione, la cartella esattoriale è a tutti gli effetti un atto amministrativo e un atto in base al quale si può procedere al pignoramento in mancanza del pagamento dovuto. Ma oltre al debitore può rischiare anche la moglie di quest’ultimo?
Cartelle esattoriali, cosa rischia la moglie del debitore?
Molti italiani si chiedono se in caso di debiti fiscali anche il coniuge può essere tenuto a pagare i debiti dell’altro. Se ad esempio arriva una cartella esattoriale al marito anche la moglie rischia qualcosa come il pignoramento dei propri beni? In questo articolo vedremo proprio se la moglie è responsabile per la cartella di pagamento del marito.
La moglie è responsabile del pagamento della cartella esattoriale se ha presentato la dichiarazione dei redditi congiunta che concede la facoltà di presentare, su un modello unico (Modello 730 e non il Modello Unico), la dichiarazione dei redditi di entrambi. La liquidazione delle imposte va commisurata separatamente sul reddito complessivo di ciascun coniuge.
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Tutti i beni cointestai ai coniugi, anche se in regime di separazione dei beni, sono pignorabili per i debiti sorti in capo a uno solo dei due. In questo caso il pignoramento si limiterà al 50% del bene stesso. A rischiare, poi, è anche il conto corrente intestato interamente alla moglie se in regime di comunione dei beni. Anche in questo caso, però, il pignoramento può essere di massimo il 50%.
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Stesso discorso vale per la casa: l’Agente della riscossione può iscrivervi ipoteca nonostante la proprietà sia di entrambi i coniugi. Ipoteca che può essere iscritta solo per debiti superiori a 20mila euro e sempre nei limiti del 50%: questo significa che la metà dell’importo ricavato dalla vendita forzata va restituito al coniuge non debitore. Ricordiamo comunque che il pignoramento della casa può avvenire solo se il debito supera 120mila euro e il valore dell’immobile.
Ricordiamo poi che non è possibile pignorare la casa cointestate se questo è l’unico immobile di proprietà del debitore. In conclusione l’Agente della Riscossione può pignorare sempre al 50% di tutti i beni che ricadono nella comunione stessa a prescindere da chi sia il formale intestatario.