Se prendiamo un auto in leasing dobbiamo pagare o meno il bollo auto? Sciogliamo questo importante interrogativo
Tutti gli automobilisti che possiedono un veicolo regolarmente iscritto a PRA, ovvero al Pubblico Registro Automobilistico, devono pagare la tassa annuale del bollo auto. Questa tassa è pagata molto mal volentieri dagli italiani dal momento che è una tassa sul possesso del veicolo e non sulla circolazione e deve essere pagata indipendentemente dall’utilizzo o meno del veicolo.
Il bollo deve essere pagato una volta all’anno alla naturale scadenza di un anno e un mese: questo significa che chi ha il bollo auto in scadenza a dicembre 2022 potrà pagare il bollo senza sanzioni entro il 31 gennaio 2023. Vediamo adesso la risposa ad un importante interrogativo: chi paga il bollo per le auto in leasing?
Auto in leasing, a chi spetta il pagamento del bollo auto?
Fino al 2009 l’utilizzatore della vettura e la società di leasing erano obbligati “in solido” al pagamento del bollo auto. Qualora il bollo non era pagato le regioni, o l’Agenzia delle Entrate, potevano rivalersi anche nei confronti della società di leasing. Le cose sono cambiate a partire dal 2016: da questa data gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti al pagamento del bollo in leasing in via esclusiva.
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Una recente sentenza della Corte della Cassazione ha però ribadito che il soggetto tenuto al pagamento della tassa è l’utilizzatore dell’auto in leasing e non più il proprietario concedente. Nel 2020, poi, il Dl Fiscale ha stabilito anche che il bollo per le auto in leasing deve essere corrisposto “esclusivamente” attraverso il sistema di pagamenti elettronici di PagoPa.
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Il pagamento elettronico del bollo auto attraverso PagoPa è stato introdotto per rendere più semplici, sicuri e trasparenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda il non pagamento di un bollo auto in leasing ricordiamo che questo si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento.
Entro questo termine l’Agenzia delle Entrate o la Regione possono pretenderne il pagamento, anche tramite riscossione coatta. L’avviso diventa definitivo se non impugnato entro sessanta giorni.