Novità importanti per quanto riguarda la multe multiple: saranno eliminate se si commette la stessa infrazione più volte
Gli automobilisti o motociclisti indisciplinati sanno bene che violando il codice della strada possono essere soggetti a multe da parte della Polizia Municipale o dei Carabinieri. Qualunque sia stata l’infrazione che abbiamo commesso, sia questa di poco conto come un tagliando della sosta scaduto da pochi minuti o più grave, vedersi recapitare una multa non è una cosa piacevole.
Da oggi in poi, però, coloro che commettono la stessa infrazione al volante più volte pagheranno per una sola infrazione e non per il totale di quella commessa. La novità giunge al termine di una serie di emendamenti approvati dal Senato al Dl sulla sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti.
Addio alle multe multiple: il motivo
Coloro che commettono, anche in tempi diversi, la stessa infrazione, relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un’unica infrazione.
Questa novità, fermo restando che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni, mettono così fine alle multe seriali. Ad esempio se un automobilista attraversa più volte una ZTL pagherà solo una multa. La prima contestazione “assorbirà” gli illeciti accertati nei 90 giorni antecedenti e non ancora notificati.
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Quindi in caso di accertamento di più violazioni per lo stesso illecito, l’illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati. Il pagamento della multa costituirà il presupposto per l’istanza di archiviazione delle violazioni assorbite.
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L’automobilista deve presentare istanza di archiviazione all’ufficio o al comando da cui dipende entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata. L’istanza deve essere corredata da copia dell’attestazione del pagamento e dall’attestazione del pagamento delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall’ufficio.