Per liberare la casa o a causa di un affittuario moroso, ecco qual è la prassi che legittima la chiusura del contratto. I dettagli
Le famiglie sono tra i soggetti più colpiti dall’odierna crisi internazionale: è bastato il repentino crollo dei consumi per attivare un vortice che non esclude l’erosione delle remunerazioni. Ma, in effetti, la prima istanza ad essere chiamata in causa riguarda i risparmi, e dunque ciascuna forma di giacenza per affrontare le spese di oggi e soprattutto quelle di domani.
Le statistiche parlano chiaro: in un solo semestre i consumi sono scesi del 3,8% rispetto al dato che ha archiviato lo scorso anno. Pertanto il messaggio dell’inflazione è chiaro se ci riferiamo alle fasce di popolazione più economicamente esposta: si rischia di assistere al passaggio dal taglio dei beni di largo consumo all’effettiva rinuncia per l’accaparrarsi di beni essenziali.
Il decremento dei risparmi si traduce anche in un altro tipo di rinuncia: quella dei desideri, dei fisiologi desideri o progetti di vita, in particolare che aleggiano nella testa dei più giovani, come ad esempio l’acquisto di una casa. Il confronto con la speculazione dei mercati che regolano senza troppi scrupoli i tassi di interesse finisce per chiudere il raggio delle opportunità di accedere al credito, e quindi ad un mutuo.
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La via d’uscita abitativa dall’ostacolo economico imposto dalla compravendita è la più realistica ricerca di un affitto. Ma anche in questo caso, durante la vita di una locazione, possono sopraggiungere problemi finanziari che portano alla morosità o prima ancora all’inadempienza verso il contratto di locazione. È inevitabile: parte la procedura di sfratto dell’inquilino. L’inquilino moroso riceve innanzitutto una diffida tramite raccomandata con la quale si sollecita il pagamento degli affitti arretrati entro, di solito, circa 15 giorni.
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Se la divida viene ignorata, si attiva la procedura legale che intima lo sfratto, convalidato in udienza. In tal contesto, se l’inquilino non salda il debito per opposizione, per mancata presenza, o per “termine di grazia”, l’avvocato della parte proprietaria gli notifica l’atto di precetto con il quale, entro 10 giorni, l’immobile deve essere liberato. Altrimenti si va alla “monitoria di sgombero”, l’esecuzione forzata dello sfratto, in presenza di un ufficiale giudiziario e delle forze dell’ordine.