La norma prevede che alcune spese ricadano su chi abita una casa concessa in comodato d’uso, attenzione ai dettagli de seguire
Il Codice Civile nell’articolo 1803 prevede il contratto di comodato d’uso. Esso si ha quando un soggetto consegna ad un altro un bene immobile o mobile. I tempi e gli usi che si potranno disporre del bene ceduto sono definiti contrattualmente dalle parti coinvolte. Il contratto di comodato è gratuito, senza corrispettivo cioè, né pagamento di un alcun canone.
In caso contrario se versa un affitto per la disponibilità del bene, il contratto è di locazione, con un riferimento legislativo diverso. Se il proprietario (il comodante) richiede il bene, chi lo utilizza (il comodatario) ha l’obbligo di riconsegnarlo. Così come ha l’obbligo di conservarlo con diligenza e cura. E utilizzarlo esclusivamente per l’uso pattuito tra i contraenti.
Se le spese straordinarie di manutenzione sono a carico del comodante, di cosa deve occuparsi il comodatario? Certamente, come indica la norma vigente, delle spese ordinarie di manutenzione per le quali non esiste il diritto al rimborso (articolo 1808 del Codice Civile). È il comma 2 dello stesso articolo che invece specifica come il comodatario abbia diritto al rimborso delle spese straordinarie effettuate.
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Le spese per lavori straordinari, delle quali si può ottenere il rimborso, devono essere di carattere necessario e urgente e comunicate al proprietario in tempi adeguati. Il pericolo che si corre in caso contrario è una condanna al pagamento del rimborso al proprietario del bene immobile, come sancito dalla Cassazione con la sentenza 1216 del 2012. Ciò per la violazione della norma del Codice Civile che richiede al comodatario di conservare con cura il bene ricevuto.
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Concordare con il comodante le spese per lavori di manutenzione è quindi necessario per evitare sgradite sorprese al termine dei contratti di comodato d’uso o alla riconsegna del bene. Il rischio di pagare salati rimborsi al proprietario non è affatto remoto, soprattutto nei casi di lavori straordinari e urgenti, come insegna la giurisprudenza.