Focus sul calcolo dell’assegno di mantenimento casi e differenza tra separazione e divorzio, attenzione alle norme vigenti
Non sempre affrontare la questione della separazione e del divorzio è semplice. Oltre alle implicazioni di carattere personale ed emotivo, si deve ricordare la gran mole di sentenze e disposizioni intervenute nel corso del tempo tali da modificare i principi iniziali delle leggi che regolano l’istituto. Il diritto in linea generale sostiene che i coniugi facciano fronte al mantenimento reciproco sia materialmente, sia moralmente.
L’assegno di mantenimento altro non è che il contributo dovuto per legge al coniuge separato e ai figli. L’articolo 156 del Codice civile obbliga il coniuge al quale è addebitata la separazione, a far fronte al mantenimento dell’altro nel caso questo non fosse in condizione di raggiungerlo da sé. Ma le norme successive hanno introdotto eccezioni e modifiche a questo principio.
Il calcolo dell’assegno mantenimento come si effettua
La separazione (consensuale o giudiziale) è una specie di sospensione temporanea del matrimonio che cesserà soltanto con la sentenza di divorzio. La separazione punta a tutelare gli effetti legali del matrimonio. Quindi, gli accordi presi tra i coniugi affinché solo uno lavorasse, sono validi a favore della parte economicamente più debole esclusivamente in fase di separazione, decadono con il divorzio.
Il principio che resta valido è che l’assegno di mantenimento non è dovuto al coniuge a cui è addebitata la separazione. In caso di separazione consensuale e accordo tra le parti per il mantenimento, il giudice si limiterà a confermare l’equità dell’impegno preso. Se non vi è accordo è invece il tribunale a stabilire quale sia la cifra del mantenimento e a chi dei due coniugi sia dovuto. Lo scopo è garantire alla parte economicamente più fragile un tenore di vita compatibile con quello matrimoniale.
È il giudice a stabilire l’entità dell’assegno di mantenimento per i figli minorenni e maggiorenni con un’ampia discrezionalità che rende difficile un calcolo ipotetico, tante le varianti che possono essere prese in considerazione dal magistrato. Senza un accordo della coppia il potere decisionale del tribunale sarà ampio nel decidere quanto sia soddisfacente nell’interesse dei figli.
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Con il divorzio le cose si complicano ulteriormente. Le tutele del coniuge economicamente più debole restano, ma si modifica il concetto del tenore di vita precedente al matrimonio. Secondo la sentenza 11504/2017 della Cassazione civile il divorzio sancisce l’estinzione del matrimonio anche dal punto di vista patrimoniale. Il giudice quindi valuta con estrema attenzione i redditi e le disponibilità del coniuge che richiede l’assegno di mantenimento.
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Si ha diritto al mantenimento soltanto se non di può ottenere autonomamente. Ma le possibilità reali e potenziali di mantenersi da sé e lavorare sono considerate accuratamente dal giudice e il mantenimento non è scontato. Con la sentenza 13902/ 2019 la Cassazione ha stabilito che si valuta anche l’età dell’ex coniuge beneficiario e la durata del matrimonio per calcolare o addirittura negare il mantenimento stravolgendo la giurisprudenza precedente.