L’acquisto della vettura usata non è privo di tutele per il nuovo proprietario che può rivalere i suoi diritti in caso di difetti. Ecco come
Negli ultimi anni le politiche in chiave di ecosostenibilità maturate all’interno delle amministrazioni locali e cittadine, hanno trovato un valido supporto nella tecnologia che ha consentito loro di catapultare gli obiettivi “green” verso orizzonti più avanzati. Se, infatti, da un lato poche grandi città italiane sono in grado di far maturare una diversa coscienza dei cittadini a far abbandonare l’auto e viaggiare con i trasporti pubblici (a patto che siano all’altezza), dall’altro, la produzione di vetture si trova nel pieno di una più solida transizione ibrida ed elettrica.
La penuria di parcheggi, la quale non dovrebbe che non essere che un dettaglio in un’organizzazione ecologica della città, è urbanisticamente affrontata dalla creazione di posti auto, dove sono previste sempre più sovente le colonnine per la ricarica elettrica. Con essi, il focus della gestione si concentra nell’incentivo di acquisto dei veicoli ecologici, puntando così alla rinuncia della combustione a benzina o diesel, tramite sconti regionali sul bollo o la sua provvisoria esenzione.
Auto usata difettosa, quando il venditore è chiamato a rimborsare l’acquirente
L’automobile rappresenta comunque una significativa voce di spesa nei bilanci familiari, poiché le spese, ordinarie e straordinarie, hanno un’entità tutt’altro che marginale, dal carburante alla manutenzione, passando per bollo auto e polizza assicurativa. In taluni contesti familiari, l’acquisto di un veicolo più prestazionale e in grado di generare risparmio a lungo termine, è, in pratica, insostenibile.
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Pertanto, non sono pochi i proprietari delle quattro ruote che si rifugiano nel mercato dell’usato, decisamente conveniente a fronte di più contenute pretese. La compravendita – di per sé – di un’auto usata comporta dei rischi, quali in primis la scoperta di difetti alla consegna. La Cassazione ha stabilito dei “difetti di conformità” di cui un’auto, per quanto già pienamente utilizzata, non deve presentare e far pagare al nuovo possessore.
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Dunque, è stabilito che vi sono caratteristiche dovute del prodotto, in assenza delle quali, il concessionario è obbligato al rimborso del cliente: esso può avvenire tramite la riparazione dell’auto difettosa, la riduzione di prezzo, o altrimenti tramite la sostituzione del veicolo. Se il difetto è davvero grave, il rimborso non può che tramutarsi con la restituzione dal venditore dell’importo pagato, previa la risoluzione del contratto. Qualora il venditore si opponesse, l’acquirente ha il diritto di fargli causa.