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Truffa Bonus Facciate: fate attenzione ai rischi

Truffa Bonus Facciate, il sequestro è dietro l’angolo anche per chi ha agito in buona fede: cosa bisogna sapere per non sbagliare

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Il Bonus Facciate così come i tanti altri in materia edilizia, ad esempio il 110%, ha dato modo ai truffatori di agire in diversi modi, incassando somme notevoli. La Corte di Cassazione si è espressa varie volte e con la pronuncia numero 44647/2022 ha stabilito che il sequestro preventivo d’urgenza riguarda anche il cassetto fiscale del concessionario che ha agito in buona fede. Per cassetto fiscale, ricordiamo, parliamo dei crediti da cessione o sconto in fattura acquistati.

Infatti per i giudici ermellini la buona fede dei cessionari non può far sorgere in capo agli stessi un credito inesistente. Non è legittima neanche la circolazione o la compensazione dei fittizi crediti fiscali avuti attraverso un’agevolazione fiscale edilizia che si è rivelata poi “sporcata” da un illecito.

Truffa Bonus Facciate, perché si pone il limite alla circolazione del credito

I giudici supremi spiegano che il motivo è di carattere impeditivo. In pratica bisogna fare in modo di evitare che le conseguenze della truffa si aggravino con i crediti fittizi che continuano a circolare. Per tale motivo il sequestro può essere attuato anche all’ignaro che ha acquistato i crediti. Un’ulteriore circolazione dei crediti renderebbe sempre più difficili i controlli.

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La legge sulla cessione, nello specifico l‘art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che chi sostiene le spese per determinati interventi, anziché utilizzare direttamente la detrazione spettante, può avere lo sconto in fattura oppure cedere un credito d’imposta (ovviamente di pari ammontare) ad altri soggetti.

Ma a chi precisamente? Gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che a loro volta possono ancora cedere il credito o portarlo in compensazione con debiti erariali.

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Le due opzioni sono alternative alla detrazione fiscale spettante e hanno il fine di ottenere la immediata monetizzazione della stessa.

Una volta che è stata accertata la insussistenza, anche solo parziale, dei requisiti, che consentono di avere la detrazione d’imposta, in caso di concorso nella violazione l‘Agenzia delle Entrate può recuperare l’imposta nei confronti del beneficiario e “del fornitore che ha applicato lo sconto e del cessionario”, come riporta il comma 6 dell’art.121.

 

Pubblicato da
Giuseppe Formisano