Dichiarazioni e spese sanitarie, la novità da gennaio
A partire da gennaio del nuovo anno arriva una novità per le dichiarazioni precompilate del 730 e le spese sanitarie
In arrivo novità anche sul campo fiscale e delle dichiarazioni da gennaio. Infatti, l’Agenzia delle Entrate in una nota ha comunicato che dall’inizio del 2023 anche gli ottici avranno l’obbligo di comunicare i dati all’Agenzia relativi alle spese sanitarie effettuate presso le proprie attività.
Le comunicazioni andranno a migliorare con queste informazioni le dichiarazioni precompilate. Ciò vuol dire che coloro che provvedono autonomamente alla dichiarazione dei redditi attraverso la precompilata che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione nel periodo prescritto troverà anche le spese sanitarie effettuate presso gli ottici.
Spese detraibili, scatta l’obbligo per gli ottici
E’ opportuno ricordare che sono detratte le spese sanitarie che superano 129,11 euro e per una percentuale del 19 per cento. Ecco l’elenco delle spese detraibili attraverso il modello 730 e che il contribuente può recuperare chiedendo il rimborso reso noto dall’Agenzia delle entrate:
ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
servizi sanitari erogati dalle farmacie;
farmaci per uso veterinario;
prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022;
prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;
prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);