Dichiarazioni e spese sanitarie, la novità da gennaio
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A partire da gennaio del nuovo anno arriva una novità per le dichiarazioni precompilate del 730 e le spese sanitarie
Modello di dichiarazione dei redditi 730 (Adobe) – Consumatore.com
In arrivo novità anche sul campo fiscale e delle dichiarazioni da gennaio. Infatti, l’Agenzia delle Entrate in una nota ha comunicato che dall’inizio del 2023 anche gli ottici avranno l’obbligo di comunicare i dati all’Agenzia relativi alle spese sanitarie effettuate presso le proprie attività.
Le comunicazioni andranno a migliorare con queste informazioni le dichiarazioni precompilate. Ciò vuol dire che coloro che provvedono autonomamente alla dichiarazione dei redditi attraverso la precompilata che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione nel periodo prescritto troverà anche le spese sanitarie effettuate presso gli ottici.
Spese detraibili, scatta l’obbligo per gli ottici
Modello di dichiarazione dei redditi 730 (Adobe) – Consumatore.com
E’ opportuno ricordare che sono detratte le spese sanitarie che superano 129,11 euro e per una percentuale del 19 per cento. Ecco l’elenco delle spese detraibili attraverso il modello 730 e che il contribuente può recuperare chiedendo il rimborso reso noto dall’Agenzia delle entrate:
ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
servizi sanitari erogati dalle farmacie;
farmaci per uso veterinario;
prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022;
prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;
prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);