Il testamento sotto forma di scrittura privata è uno degli strumenti più diffusi nelle vicende legali legata alle eredità. Ecco come funziona
L’ordinamento legislativa del nostro paese rende il diritto di redigere testamento, una prerogativa possibile ad ogni cittadino. Non è infatti necessario che il testamento venga, per forza, validato da un notaio o che gli venga apposto un qualche timbro di conferma per perfezionarne gli effetti legali. Basta che questo sia, inequivocabilmente, scritto dalla persona che interessata.
I requisiti per rendere quindi un testamento valido sono i seguenti. Il testamento deve essere, in primo luogo, scritto di sano pugno da chi dispone le proprie volontà. Non può essere quindi scritta al computer. Se il testamento non punta ad essere ufficializzato da un notaio, tutte le possibili situazioni che vanno a confermarne l’autenticità, devono assolutamente esser presenti. La scrittura fluida di chi lo redige deve quindi essere quella del testatore.
Come seconda necessità, questo documento, per essere ufficiale, deve portare alla fine del testo una firma olografa. Non è necessario che sia composta da nome e cognome, ma deve essere inequivocabilmente la firma della persona interessata, che lascia le volontà scritte sul foglio. Terza necessità è la sottoscrizione.
Testamento, i criteri della scrittura privata
Nel testamento Deve essere presente ed apposta necessariamente alla fine ufficiale del testo. In ultimo luogo, per rendere il testamento valido, occorre la data contenente giorno, mese ed anno. Non è però necessario che vi sia scritto anche il luogo dove questo viene redatto.
Questo tipo di testamento, redatto in modalità di scrittura privata e quindi senza l’ufficialità di un notaio, è definito Testamento Olografo. Ha lo scopo ultimo di permettere a tutti di poter disporre dei propri averi, in previsione del momento della propria morte. A prescindere dalle disponibilità economiche. Questo documento deve anche lasciar intendere che viene redatto per lo scopo ultimo di esprimere le proprie volontà.
Nel caso in cui ci siano dubbi di forma l’ultima parola spetta ad un giudice. Stessa storia si presenta nel caso in cui il testatore esprima volontà riguardanti situazioni sulle quali non aveva il pieno godimento dei diritti inseriti nel testo