La pensione di reversibilità può essere percepita anche dal coniuge divorziato, ma entro certi limiti. Oltre si perde il beneficio
La pensione di reversibilità spetta al coniuge del lavoratore defunto in percentuale alla retribuzione ed agli anni di contributi maturati. E’ una misura riconosciuta ai superstiti nel caso di perdita del pensionato. Ne hanno diritto i coniugi legalmente riconosciuti, gli ex coniugi con assegno di mantenimento divorzile, ed i figli fino alla maggiore età o fino a 21 anni nel caso di prosecuzione degli studi o di corsi di avviamento professionale.
La stessa prestazione è rivolta ai figli disabili, in quanto riconosciuti per tutta la vita a carico del pensionato defunto. Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale.
Per la presenza di quest’ultima condizione è di particolare importanza la convivenza del superstite con il pensionato defunto. E nel caso in cui sopravviva più di un coniuge? Come viene spartita la pensione?
Pensione di reversibilità, i divorziati hanno diritto?
L’Inps esplicita questo interrogativo in un apposito messaggio dell’ente: hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:
- il coniuge o l’unito civilmente;
- il coniuge separato;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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Ma nel caso in cui il coniuge divorziato che viene mantenuto dal defunto sia passato a nuove nozze, la pensione di reversibilità non spetta più. In questo caso le pensione di reversibilità potrebbe passare ai figli a carico del coniuge divorziato con nuove nozze nel caso in cui:
- I figli siano minorenni alla data del decesso del dante causa;
- I figli siano inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
- I figli maggiorenni siano studenti, a carico del genitore al momento del decesso, nei limiti del 21° anno di età.