Reversibilità pensione abolita: attenzione a questi casi, come capire se sei o meno tra coloro coinvolti e cosa fare.
La reversibilità che riguarda la pensione di un ex lavoratore è un argomento molto discusso e complesso nel nostro paese. In termini semplici, potremmo dire che consiste in una quota di quella che sarebbe la pensione complessiva destinata al coniuge sopravvissuto (o, in alcuni casi a questi e ai figli o solo ai figli rispondenti a determinati “requisiti”). Ciò che molti non sanno, tuttavia, è che esiste la possibilità che tale indennità venga abolita: quando accade e come agire a riguardo? Ecco come tutelarsi.
Certo, la maggior parte di noi è a conoscenza del fatto che la reversibilità può decadere o venire ridotta quando si presentano determinate condizioni. In oggetto oggi, però, vedremo un caso specifico che molti ignorano e che potrebbe davvero rappresentare un problema non da poco per i coniugi o figli interessati.
Il caso in oggetto è strettamente legato all’APE sociale. Al contrario di ciò che molti pensano, infatti, tale “manovra” non consiste in una pensione vera e propria, dunque non è possibile “trasformarla”, in caso di morte dell’interessato, in pensione di reversibilità. Questa misura, infatti, consiste in un’erogazione temporanea rivolta a coloro che si trovano in condizioni di disagio o fragilità ed è collegata al raggiungimento dei 63 anni e 5 mesi d’età, oltre che al versamento di almeno 30 anni di contributi sui quali poi verrà effettuato il calcolo per la liquidazione della stessa.
L’APE sociale si trasforma in pensione vera e propria solo quando il beneficiario raggiunge l’età relativa al riconoscimento della pensione di vecchiaia, vale a dire i 67 anni. E solo a questo punto diventa un’erogazione che sarà poi reversibile per i coniugi o ne aventi diritto in caso di morte dell’interessato.
Come fare, dunque, per tutelarsi, laddove ciò non sia ancora avvenuto? Ebbene, i superstiti spettanti possono fare richiesta di pensione indiretta. Tale indennità, tuttavia, è soggetta ad alcuni requisiti specifici: l’aver perfezionato almeno 15 anni anzianità assicurativa e contributiva. Non solo: almeno 3 di tali anni devono essere relativi ai cinque anni precedenti al decesso.
Tale domanda andrà presentata dagli aventi diritto all’INPS che provvederà, quindi, a calcolare quanto spettante. Tenendo conto del fatto che il calcolo in questione non prevedrà una rivalutazione dei contributi che, ovviamente, saranno già stati fotografati proprio al momento della liquidazione dell’APE sociale.