Un affittuario in regola, può recedere il suo contratto di affitto all’improvviso soltanto in certi casi specifici: cerchiamo di saperne di più.
Solitamente, quando si sottoscrive un contratto di locazione, dunque per l’affitto di un immobile, bisogna rispettare determinate regole. C’è una clausola, in particolare, che riguarda il preavviso da dare in caso si voglia l’asciare l’immobile. Solitamente, il tempo di preavviso è di sei mesi, in questo modo, il locatore ha il tempo necessario per trovare un altro locatario, ossia un altro inquilino.
Tuttavia, questa tempistica, che rappresenta un vincolo importante, perché altrimenti è l’inquilino stesso che deve coprire i sei mesi restanti, può essere ignorata se sussistono determinate situazioni. In alcuni casi specifici, dunque, un inquilino ha il diritto di recedere il proprio contratto d’affitto. Scopriamo tutti i casi in cui è possibile andare via senza preavviso.
In presenza di determinate condizioni, l’inquilino che è in affitto in una casa può fare fede al diritto di recesso, andando via senza dare preavviso e recedendo il contratto con il privato o con l’agenzia immobiliare alla quale il locatore si è affidato. Secondo quanto stabilito dalla legge, l’inquilino può andar via nell’immediato, semplicemente dando comunicazione al locatore, solo quando sussistono particolari e gravi condizioni.
Le condizioni possono essere oggettive o soggettive. Ad esempio, si parla di condizioni gravi oggettive se l’immobile presenza gravi carenze, come tubature danneggiate, prese della corrente pericolose, pareti piene di muffe, che rendono gli ambienti inabitabili.
Per quanto riguarda le condizioni soggettive, invece, sono le condizioni personali dell’inquilino, come ad esempio un improvviso spostamento della sede di lavoro, l’obbligo al trasferimento, l’insorgenza di patologie gravi che necessitano di cure apposite, perdita del lavoro o separazione dal coniuge.
In generale, affinché il recesso abbia effetto, devono decorrere sei mesi dalla formale comunicazione, fatta tramite raccomandata. Significa che per i sei mesi successivi alla comunicazione, occorre pagare l’affitto mensile e le utenze. Il limite del recesso può essere affrettato se ci si mette d’accordo con il proprietario di casa, riducendo le tempistiche.
Di solito, gli inquilini che desiderano recedere il contratto di affitto, riducono le tempistiche da sei a tre mesi. Si tratta di un termine canonico, approvato dalla legge e dalle agenzie. In certi casi, però, l’inquilino può recedere il contratto di affitto in qualsiasi momento e senza fornire alcun preavviso, solo in presenza di gravi violazioni o motivazioni.
I motivi che giustificano il recesso improvviso del contratto possono essere vari, come il trasferimento del posto di lavoro, la nascita di un figlio e quindi l’inadeguata abitazione, la fine di una convivenza, la perdita di lavoro che non consente di poter pagare l’affitto, oppure l’insorgenza o il peggioramento di una malattia grave. Queste, come accennato, sono motivazioni soggettive, relative all’affittuario.
Per quanto riguarda le motivazioni oggettive, troviamo l’inagibilità dell’immobile, il malfunzionamento dei servizi dell’immobile, come ad esempio un ascensore guasto da molto tempo, oppure situazioni di pericolo, sia all’interno della casa, come prese pericolose, caldaia difettosa, muffa sulle parete, sia all’esterno, come l’apertura di una voragine, calamità naturali (alluvione, sisma), o ancora l’apertura di un locale nelle vicinanze che disturba la quiete.
Così come il locatario, anche il locatore può recedere il contratto. Come motivare il recesso? Il proprietario di casa può recedere il contratto di affitto se desidera vendere l’immobile, oppure se ha bisogno dell’immobile per se stesso e per la sua famiglia, se l’affittuario risulta inadempiente, se l’unità affittata si trova all’interno di un edificio che richiede manutenzione straordinaria, oppure se il locatore intende cambiare la destinazione d’uso dell’immobile.
Anche il locatore deve comunicare le sue intenzioni con largo preavviso, a sei mesi della scadenza del contratto, o comunque pattuendo con l’affittuario i termini della fine del contratto. Il locatore, però, deve dimostrare l’esistenza di una di queste motivazioni. Altro argomento importante è il limite imposto alla caparra da versare per una casa in affitto.
Se non sussiste alcuna motivazione valida per la recessione del contratto entro un anno dall’uscita dell’affittuario, questo può tornare ad affittare l’immobile. In certi casi, l’inquilino può ottenere anche un rimborso di 36 mensilità versate. In entrambi i casi, sia locatore che locatario possono incorrere in conseguenze legali e finanziarie importanti da conoscere.
Se non ci sono motivazioni valide e gravi per poter interrompere il rapporto tra le due parti, si rischia di incappare in un risarcimento dei danni. In casi del genere, è bene farsi assistere da un professionista del settore immobiliare o da un avvocato. Dunque, il recesso immediato è un diritto, ma deve essere esercitato con cautela. Affitto casa, la procedura per sfrattare l’inquilino.