L’assegno di mantenimento ha delle conseguenze fiscali di cui pochi sanno: come evitare guai, attenzione a non sbagliare.
La fine di un matrimonio non è mai un momento felice, ma diventa ancora più complesso quando si tratta di dare un riassetto alla situazione economica familiare. Entra, spesso, in gioco, dunque, l’assegno di mantenimento. In termini semplici, si potrebbe definire una forma di sostentamento spettante a quel coniuge che non ha mezzi sufficienti per sopperire alle proprie necessità. Tra i partner, dunque, in genere, chi ha redditi maggiori ha il compito di “sostenere” l’altro che dovrà, invece, non essere titolare di redditi propri. Questo, ovviamente, comporta alcune conseguenze anche dal punto di vista fiscale: attenzione, molti sbagliano sulle tasse.
Senza entrare nel merito della complessa procedura, fatti di requisiti, diritti, leggi, decisioni dei giudici, eccezioni, tempi e così via, che regolano la misura dell’assegno di mantenimento, cerchiamo di capire, dal punto di vista delle tasse, cosa succede ad entrambi i coniugi e dove molti cadono in errore.
Il mantenimento è una cifra che può essere corrisposta sia al coniuge, sia ai figli, sia ad entrambi i soggetti. La regolamentazione degli importi, dei tempi e così via dipende da fattori diversi, ma, ad essere importante, è anche e soprattutto l’impatto fiscale che tale somma porta ai diretti interessati.
Per quanto riguarda il coniuge che eroga l’assegno all’altro, vi è la deducibilità ai fini IRPEF dell’intera somma, dunque questi ha il diritto di dedurre il mantenimento versato in favore dell’ex coniuge dal proprio reddito imponibile. Al contrario, il coniuge che percepisce la misura, dunque il beneficiario, deve rispondere della tassazione del reddito incassato ai fini IRPEF. Ciò significa che l’importo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
In poche parole, chi eroga ha diritto alla deduzione fiscale della somma, chi beneficia, invece, è soggetto alla tassazione per la stessa. Ciò si verifica, ovviamente, laddove via sia una separazione legale effettiva, uno scioglimento o una cessazione degli effettivi civili di un matrimonio. E, soprattutto, sia presente un provvedimento del Giudice. Questo, dunque, esula gli accordi stragiudiziali presi tra coniugi, laddove vi siano “separazioni di fatto”.
Attenzione, infine, a quello che è l’errore più comune in merito all’assegno di mantenimento: la non detraibilità per la somma che riguarda i figli. Occorre, dunque, fare una netta differenza tra quanto viene erogato per l’ex coniuge (detraibile ai fini IRPEF) e ciò che, invece, spetta alla prole (non detraibile). Tale errore nelle dichiarazioni, infatti, potrebbe causare non pochi problemi.
Per quanto riguarda tutte le altre casistiche (somme omnicomprensive, ex coniuge risiedente all’estero, compilazione dei documenti necessari e così via) e per tutti i dubbi, è sempre bene rivolgersi agli esperti del settore che, di fronte ad un quadro chiaro e preciso della situazione, potranno guidarci ed evitarci di cadere in errore col fisco.