Delibera condominiale che non ti conviene o ti penalizza: adesso puoi annullarla

Sei stato penalizzato da una delibera condominiale? Ecco come puoi tutelarti e come intervenire: il dettaglio di cui pochi sanno.

Vivere in un condominio può non essere semplice, soprattutto se non si hanno sempre buoni rapporti con i propri vicini. L’insieme dei condomini, inoltre, hanno la possibilità di riunirsi in assemblee che, con una maggioranza di voti, offrono la possibilità di deliberare in merito ad argomenti differenti e, in un certo senso, di “dettare legge” entro quelli che, ovviamente, sono i limiti giuridici. Può capitare, tuttavia, che una delibera sia penalizzante o ingiusta: come tutelarsi in questi casi, in che modo agire? Ecco, nel dettaglio, cosa sapere a riguardo.

Delibera condominiale come annullarla
Delibera penalizzante in condominio: come tutelarsi (consumatore.com)

Il Codice civile stabilisce quelli che sono i criteri affinché una maggioranza condominiale possa esercitare il suo “potere” di delibera in vari ambiti. In genere, un giudice non può intervenire a riguardo, nel senso che non potrà avere contezza di cosa sia meglio o meno per un condominio e, di conseguenza, la volontà della suddetta maggioranza risulterebbe insindacabile. Vi sono, però, delle eccezioni da conoscere.

Come intervenire in caso di delibera condominiale penalizzante

In specifiche condizioni, quando sia evidente che lo scopo della maggioranza condominiale e della sua delibera non ha una funzione effettiva, ma sia volta solo a “danneggiare” altri condomini, si può parlare di “abuso di diritto”. Ciò non significa che il giudice può intervenire nel senso del merito della decisione, ma per quanto concerne, appunto, la violazione della legge o del regolamento in questione. Facciamo chiarezza.

Delibera condominiale penalizzante, come intervenire
Minoranza e delibere penalizzanti in condominio: cosa sapere (consumtore.com)

Il Codice Civile, con l’articolo 883, vieta gli “atti emulativi”. In poche parole ciò sancisce che un proprietario di immobile o un’assemblea condominiale non possono mettere in pratica atti che abbiano funzione di nuocere o recare molestia ad altri. In termini semplici tali atti, seppur leciti per diritto, non hanno uno scopo effettivo se non quello di causare problemi ad un’altra persona. In caso si fosse vittima di una situazione del genere, ci si può, allora, impugnare la delibera.

Come anticipato, un giudice non ha la possibilità di entrare nel merito di tali impugnazioni. Tuttavia, proprio per tutelare quelle che sono le minoranze condominiali in tali casi, è consentito l’esame della delibera per assicurarsi che questa non sia viziata dall’abuso di potere o del diritto. La relativa indagine, dunque, sarà permessa solo se in funzione strumentale a verificare la legittimità della delibera, cioè per comprendere quale fosse il suo scopo e se questo sia valido in termini legali e di regolamento.

Bisogna ricordare, inoltre, che l’impugnazione deve avvenire entro 30 giorni che partono dalla delibera per dissenzienti e astenuti e per dal ricevimento del verbale per coloro che erano assenti. Infine, ma non per importanza, prima dell’impugnazione occorre procedere con un tentativo di mediazione.

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