Attenzione alle spese condominiali pattuite: potrebbero prendersi gioco di voi, ecco come difendersi appellandosi alla legge
Capita spesso, soprattutto con i contratti d’affitto brevi riservati a lavoratori appena trasferiti e studenti universitari, che al momento della decisione delle quote da pagare per affitto e condominio, il proprietario faccia una sorta di forfettario sul prezzo. 500 + 50 di condominio: questo un esempio che si può riscontrare in tanti contratti. Ma questi 50 euro di condominio qualcuno si è mai chiesto in cosa vengano spesi? La luce delle scale? La pulizia del palazzo?
Diversi condomini hanno scoperto a volte di pagare una spesa condominiale da contratto, anche se l’appartamento poi non era tenuto a pagarlo perché magari isolato dallo stabile principale. Questo accade perché spesso non si è informati su tutte le normative vigenti in merito allo stato condominiale dell’edificio nel quale si va ad abitare, e nemmeno delle regole relative alla divisione dei pagamenti per condomini.
In realtà, ad esempio, le spese condominiali a forfait nella maggior parte dei casi si rivelano solo una spesa in più per l’affittuario che in realtà non riceve i benefici che ha pagato. Ma come fare per tutelarsi? Ecco come difendersi, appellandosi alla legge.
Spese condominio calcolate a forfait, puoi farti tutelare dalla legge
Dall’articolo 9, legge 392/78, il patto tra il conduttore e locatore per il pagamento a forfait delle spese accessorie è ritenuto ‘illegittimo’ perché condiziona il debito del conduttore. Quest’ultimo è tenuto a venire a conoscenza di ogni spesa rendicontata al fine di consentirne il controllo ed evitare che il locatore consegua vantaggi che non gli competono.
La Cassazione stabilisce quindi nulla la clausola contrattuale che obbliga il conduttore al pagamento degli oneri accessori anticipatamente determinati in modo forfettario. Anche nel caso in cui si chieda un conguaglio aggiuntivo non verificabile, quest’ultimo è nullo perché entrerebbe in contrasto con ciò pattuito sul contratto. Nel caso in cui ci si ritrovasse in una di queste soluzioni si potrà intervenire per via legale per ottenere un contratto di locazione legale e privo di parti volte a lucrare sull’affituario.
Come spiega l’articolo 13 comma 1, legge 431/98: “È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”, e in aggiunta, quest’ultimo deve far riferimento alle spese condominiali realmente affrontate. La legge quindi tutela gli affituari ma questi ultimi devono essere informati sulle leggi per potersi appellare ad esse nel caso in cui si aprisse un dibattito sul contratto di locazione.