Come tutelarsi dall’invadenza altrui: vicini, parenti o estranei, potresti avere diritto ad un forte risarcimento.
Che si tratti di persone care o conoscenti, ci sono dei casi in cui l’invadenza degli altri può mettere a dura prova la nostra pazienza ma anche e soprattutto sicurezza. A seconda delle circostanze, tale comportamento può andare a costituire anche un vero e proprio illecito. Di conseguenza, oltre a tutelarci, potremmo aver diritto anche ad un forte risarcimento.
Certo, ciò non significa che se nostra suocera viene a trovarci un po’ troppo spesso possiamo agire nei suoi confronti, ma è anche vero che è fondamentale essere a conoscenza dei propri diritti e di cosa stabilisce la legge per quanto riguarda la tutela dei nostri “spazi”. Ecco, allora, nel dettaglio, cosa tenere bene a mente.
Andiamo ad analizzare, dunque, quella che viene definita “violazione di domicilio” e che molti, erroneamente, credono essere legata solo ed esclusivamente all’abitazione. Tale illecito viene sanzionato dall’articolo 614 del codice penale e riguarda chiunque si introduca o si trattenga non solo presso l’abitazione, ma anche in altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze. Cosa significa?
Laddove qualcuno entri o si fermi, pur non desiderato o dopo richiesta di andarsene, in un’abitazione, ovvero il luogo in cui conduciamo la nostra vita domestica, è passibile di tale illecito. Lo stesso vale per “il luogo di privata dimora”, ovvero quegli spazi in cui svolgiamo attività della vita privata che non può essere soggetto alle ingerenze altrui e per le “pertinenze”, vale a dire i luoghi che hanno valenza accessoria in relazione a quelli privati. Per fare degli esempi chiarificatori, introdursi nel giardino di un’abitazione o parcheggiare in un cortile condominiale di cui non si è residenti, possono configurarsi come illeciti di violazione di domicilio.
Le conseguenze possono essere diversi e di varia gravità. Potrebbe esserci una condanna a reclusione tra uno e quattro anni, che si aggrava tra i due e i sei anni se la violazione è accompagnata da violenza su oggetti o persone o in caso il diretto interessato sia armato. Laddove la condotta non fosse particolarmente grave e, dunque, si ottenesse il proscioglimento particolare tenuità del fatto, la responsabilità civile non viene meno. Ciò significa che l’interessato può essere tenuto al pagamento del risarcimento e le spese di giudizio per la vittima.