Gli esperti rispondono ai tanti che stanno ricevendo multe salate per la Tari. Esiste una procedura ben precisa da seguire in questo caso.
A scrivere a Chiedi all’Esperto, rubrica della sezione Economia del Corriere della Sera, è Gianluca, che solamente qualche mese fa si è visto recapitare una sanzione per via della Tari. “Il 20 giugno del 2018 ho acquistato un’abitazione, successivamente affittata a un inquilino a partire dal 28 febbraio del 2019”, racconta e aggiunge come un impiegato dei tributi dell’amministrazione locale gli abbia riferito che la prescrizione interviene solamente dopo cinque anni più uno – da aggiungere gli ottantaquattro giorni di sospensione per termini notifica, secondo il decreto legislativo n. 28 del 2020.
Risponde Giuseppe Moschella, dottore commercialista di Vibo Valentia, che richiama l’articolo 1, comma 161, della legge numero 296 del 2006. All’interno viene specificato come gli enti locali, per quanto riguardai tributi di propria competenza, procedano “alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti” e al successivo accertamento di eventuali dichiarazioni e versamenti mancanti. La notifica al contribuente si concretizza tramite avviso motivato per posta raccomandata con avviso di ricevimento.
Sanzione per omessa dichiarazione Tari, ecco cosa dice la legge
Dando un’occhiata alla normativa specifica in merito, si evince come gli atti impositivi – in rettifica o d’ufficio – per quanto riguarda le dichiarazioni della Tari debbano essere notificati “a pena di scadenza” entro e non oltre i cinque anni dalla data in cui le stesse oppure i versamenti dovevano essere inoltrati, il termine ultimo è fissato al 31 dicembre. Perciò qualunque sanzione amministrativa potrà essere contestata e impugnata solo all’interno di questa finestra temporale, non successivamente.
Ovviamente rimane da fare un distinguo tra omesso versamento d’imposta e omessa dichiarazione. A fornire una spiegazione in questo senso è Giuseppe Moschella, l’esperto che ha sviscerato l’argomento di recente sulle pagine di Chiedi all’Esperto, per Corriere Economia. “Nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti è quello successivo all’anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo doveva essere pagato. Nella seconda ipotesi, invece, esso coincide con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento”.
In quest’ultima situazione bisognerà inoltre accertarsi che il termine della presentazione della dichiarazione scada “l’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta”.