La regolamentazione del condono edilizio è estremamente severa e non ammette neanche la tinteggiatura. Il Tar lo conferma: la sentenza
Il condono edilizio è uno strumento che il legislatore adotta nel caso in cui siano state violate delle norme di edilizia o urbanistiche. Ad oggi, è stato applicato per tre volte: nel 1985, nel 1994 e infine nel 2003 e quest’anno è stato proposto dal governo per la quarta volta. La pace edilizia del 2024, infatti, si pone l’obiettivo di coprire i piccoli e i medi abusi edilizi che, secondo uno studio effettuato dal Consiglio Nazionale degli ingegneri, interessano circa l’80% del patrimonio immobiliare italiano!
A proporlo quest’anno è stato Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: il condono edilizio 2024 è chiamato nello specifico “piano salva-casa” e vuole contribuire allo smaltimento del contenzioso edilizio che, in Italia, vede tantissime pratiche arretrate che bloccano il mercato immobiliare. C’è però un dettaglio in merito al condono edilizio, confermato dal Tar: non piacerà a tutti.
La sentenza 3541 del 4 giugno 2024 emessa dal Tar Campania si è espressa sul tema dei lavori eseguiti su un’opera abusiva in pendenza della domanda di condono edilizio. Nello specifico, un cittadino ha proposto un ricorso contro tre sanzioni demolitorie che il Comune gli ha rivolto in relazione di un fabbricato di sua proprietà, già oggetto di condono, nel quale ha svolto lavori di pavimentazione ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. A tal proposito, il Tar ha specificato che, dopo che la domanda di condono edilizio è stata presentata, il proprietario non può effettuare alcun lavoro di ampliamento o di completamento dell’immobile abusivo.
Sono quindi vietati anche i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, se e solo se effettuati dopo la presentazione della domanda di condono. Ciò, secondo la sentenza emessa dal Tar, “non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende l’istanza di condono, ma solo affermare che, a pena dell’assoggettamento alla medesima sanzione demolitoria prevista per il manufatto abusivo di riferimento, tale possibilità di intervento deve esplicarsi nel rispetto delle procedure di legge”.
In tal senso, il Tar fa riferimento all’articolo 35 della legge 47 del 1985, che prevede che, se si vogliono svolgere dei lavori o delle opere su un immobile in sanatoria, si debba presentare una domanda al Comune di riferimento con tutta la documentazione richiesta.